Anche l’Italia recepisce finalmente il regolamento dell’Unione Europea 698/2020 dello scorso 25 maggio che, a partire dal ritorno alla libera circolazione tra Paesi membri, uniforma la proroga di 7 mesi della scadenza dei documenti sull’intero territorio comunitario.
La proroga per il rinnovo di revisioni e patenti stabilita dall’Europa fissa termini più favorevoli di quelli precedentemente previsti dal decreto Cura Italia. Ecco come funziona per auto, Cqc e motocicli.
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LE PROROGHE EUROPEE PER PRATICHE AUTO
A supporto dei cittadini provati dall’emergenza sanitaria ed economica, la circolare 0051340 del Ministero dell’Interno datata 5 giugno 2020 sancisce nuove scadenze, valide dal 4 giugno 2020 in tutti gli Stati dell’Unione Europea, Italia compresa.
Revisioni auto
Scatta una proroga di 7 mesi per le revisioni di tutti i veicoli a motore appartenenti alle categorie M (automobili), N (veicoli commerciali), 03 (rimorchi con massa massima tra 3,5 e 10 tonnellate), 04 (rimorchi con massa superiore a 10 tonnellate) e Ts (trattori stradali o motrici) con scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020. Tutti i veicoli interessati potranno, in questo periodo, circolare liberamente sul territorio dell’Unione Europea.
Per quel che riguarda le vetture italiane, i calendari sono un po’ diversi. I veicoli con revisione scaduta prima del mese di febbraio 2020, possono circolare senza revisione sul solo territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020. Quelli con revisione scaduta nel mese di febbraio possono circolare sul territorio europeo fino al 30 settembre, sino al 31 ottobre entro i confini nazionali. Mentre le autovetture la cui revisione scade nel periodo compreso tra il 31 marzo 2020 e il 31 agosto 2020 possono circolare liberamente dentro e fuori la nazione per i 7 mesi successivi alla scadenza prevista dalle norme vigenti in Italia.
Motocicli e rimorchi
Restano esclusi dall’applicazione del regolamento europeo i veicoli appartenenti alle categorie L (ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli), 01 (rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 tonnellate) e 02 (rimorchi con massa massima tra 0,75 e 3,5 tonnellate). I veicoli di tali categorie, con revisione scaduta o in scadenza entro il 31 luglio 2020, possono circolare sul solo territorio nazionale fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la revisione.
Camion e autobus
Prorogata di 7 mesi anche la carta di qualificazione del conducente, Cqc. I possessori dell’abilitazione di guida professionale scaduta o in scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 potranno, in questo periodo, circolare liberamento su tutto il territorio dell’Ue, Italia compresa.Per le Cqc rilasciate in Italia e in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, invece, la validità si conserva solo sino al 29 ottobre 2020.
Il regolamento Ue prevede inoltre una proroga di 6 mesi anche per l’ispezione biennale alla quale devono essere sottoposti i tachigrafi dei veicoli per trasporto merci e persone, che avrebbe dovuto o deve effettuarsi tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020. La norma è valida per tutti i veicoli immatricolati nell’Ue e consente di circolare per tutto il territorio dell’Unione senza aver effettuato la predetta visita.
Patenti
In caso di patenti di guida scadute o in scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020, la loro validità si considera prorogata di 7 mesi dalla data di scadenza indicata. In tale periodo, i possessori potranno circolare liberamente in tutte l’Ue. Norma più favorevole di quella precedentemente prevista dal decreto Cura Italia di marzo, che prorogava la scadenza solo fino al 31 agosto.
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Si attengono invece ai limiti del decreto nazionale i titolari di patenti scadute entro il 31 gennaio 202, che potranno usufruire dell’estensione di validità solo fino al 31 agosto 2020 e solo per circolazione su territorio nazione, essendo tale data di scadenza fuori dall’applicazione della normativa europea.