Rispetto a un anno fa, la situazione è decisamente migliorata, ma è ancora forte il rischio di dover attendere molto, troppo, prima di ricevere la propria auto nuova. Tra gli strascichi della crisi dei chip, le conseguenze della guerra e i problemi alla logistica, possono volerci mesi e mesi prima che l’auto esca dalla fabbrica e raggiunga la concessionaria.
E può capitare che l’attesa sia così lunga che l’acquirente cambi idea e, invece che aspettare ancora, preferisca annullare l’acquisto. Oppure, può capitare che si cambi idea per motivi personali e che, nonostante il contratto già firmato, non si desideri più finalizzare l’acquisto. Ma è possibile? Come? E cosa si fa, in tal caso, con la caparra già versata?
Quando è possibile annullare l’acquisto di un’auto nuova
Se si acquista in concessionaria
Se il contratto di acquisto è stato stipulato presso la concessionaria, la legge non contempla diritto di ripensamento senza una giusta causa. A meno che sul contratto non sia inclusa una clausola che consenta il recesso. Tale clausola di norma prevede o il pagamento preventivo di una caparra penitenziale – non a titolo di acconto ma come corrispettivo di esercizio di un eventuale recesso – o il pagamento di una multa penitenziale al momento del recesso.
Se l’auto è stata acquistata a distanza
In caso l’auto sia stata acquistata a distanza, online o, ad esempio, con una proposta di acquisto ad una fiera, il consumatore avrà sempre la possibilità di recedere dall’acquisto entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto. Il recesso deve essere comunicato per iscritto ma non necessità di motivazione e al consumatore non può essere addebitata alcuna penale.
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Diritto di recesso in caso di ritardo nella consegna
Le norme sono diverse in caso di eccessivo ritardo nella consegna della vettura ordinata. Al momento della stipula del contratto, è bene che l’acquirente si faccia consegnare per iscritto la data di consegna prevista che, se non rispettata, può portare alla richiesta di recesso.
La richiesta di recesso all’acquisto non può tuttavia essere effettuata prima del cosiddetto periodo di tolleranza, pari a 60 giorni. Soltanto trascorsi due mesi dalla data di consegna prevista l’acquirente può ripensare la sua proposta di acquisto. Spirato il termine di tolleranza, l’acquirente ha diritto a recedere al contratto, in questo caso per inadempimento del venditore.
È bene sottolineare che il concessionario non può utilizzare il tempo di tolleranza in modo arbitrario ed è sempre tenuto a spiegare, quando richiesto dal cliente, i motivi dietro la lunga tempistica prevista per la consegna. Per ovviare a tale problematica, alcuni dealer omaggiano l’acquirente di un’auto di cortesia in attesa dell’arrivo della vettura ordinata.
Recesso di acquisto: cosa succede alla caparra
Se il recesso è dovuto a un ripensamento dell’acquirente, nonostante quest’ultimo abbia già versato una somma come anticipo sul prezzo dell’auto, il concessionario non è tenuto a restituire il denaro ricevuto.
In caso di ritardo nella consegna, dunque di inadempimento del venditore, l’acquirente – ai sensi dell’art. 1358 del Codice Civile – ha diritto al recesso e al rimborso pari al doppio della caparra versata.