Il contratto di agenzia viola l’antitrust?

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Qualora le responsabilità dell’agente vadano oltre un rischio finanziario e di investimento ‘insignificante’, la posizione esentata dalla normativa sulla concorrenza andrà perduta”. Ovvero, il contratto di agenzia chiesto dalle case costruttrici ai concessionari potrebbe violare l’antitrust.

È l’allarme lanciato dalla Cecra, l’associazione europea di rappresentanza dei concessionari, che invita le case auto a “essere pienamente consapevoli e di tener conto di tutti gli aspetti e gli obblighi che implica un contratto d’agenzia”.

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Qual è il problema?

La problematica, per la Cecra, risiede nell’eventualità che i concessionari, pur diventando agenti, continuino a sostenere rischi e investimenti finanziari, senza tuttavia avere la libertà di fissare il prezzo dei modelli in vendita, così come avviene attualmente.

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Pare infatti che alcuni brand – l’associazione non fa nomi – stiano proponendo contratti di agenzia “non genuini”: lasciando la libertà ai dealer di impostare il prezzo, ma all’interno di un range di poche decine di euro. Si tratterebbe, dunque, di un prezzo di rivendita imposto, prassi comune nei contratti di agenzia, a fronte però di investimenti e rischi nulli per il rivenditore.

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CONTRATTO DI AGENZIA, VERO O FALSO?

Entriamo adesso nel dettaglio della questione, esaminando i casi in cui un contratto di agenzia può essere considerato ai sensi della normativa antitrust ‘vero’ e quelli, al contrario, in cui cade nel ‘falso’.

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Il contratto di agenzia vero

Il parametro per giudicare la correttezza di un contratto di agenzia è il rischio assunto dall’agente. Se i rischi gravano sostanzialmente sul preponente (in questo caso il costruttore) si parla di vero accordo, in caso contrario si violano le normative antitrust.

Gli Orientamenti sulle restrizioni verticali affermano che “un accordo verrà considerato in genere di agenzia se la proprietà dei beni oggetto del contratto non passa all’agente non fornisce egli stesso i servizi oggetti del contratto”. Il dealer, dunque, non deve acquistare le vetture e non è dunque soggetto a perdite nel caso quest’ultime non vengano liquidate – esclusa la perdita delle provvigioni sulla vendita.

Il contratto di agenzia falso

Sono falsi e incorrono nel divieto imposto dall’ex. art. 101 quei contratti dove l’agente:

  • acquista la proprietà dei beni oggetto del contratto
  • concorre alle spese connesse alla fornitura dei beni
  • mantiene a proprio costo e rischio scorte dei beni
  • assume responsabilità nei confronti di terzi in caso di danni
  • è obbligato a investire in marketing e promozione
  • effettua investimenti in attrezzature, locali o formazione del personale

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